Avviso ai contribuenti sulle istanze in autotutela per gli avvisi IMU TASI anno 2015 presentate entro il 23 febbraio 2021

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23/02/2021

Gentile contribuente, si fa presente che ai sensi del D.L. 564/1994 “Disposizioni urgenti in materia fiscale” art.2-quater nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell’atto che appaia illegittimo o infondato. Pertanto si fa presente che tutte le istanze in autotutela presentate per gli avvisi IMU/Tasi anno 2015 entro la data del 23 febbraio 2021 verranno valutate e debitamente riscontrate, di fatto sospendendo l’esecuzione fino al riscontro delle richieste di riesame in autotutela. In ogni caso, si rammenta che per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, la presentazione di un eventuale ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. La procedura di reclamo/mediazione, ai sensi dell’art. 17 bis, D. Lgs. n. 546/92, deve svolgersi prima dell’eventuale deposito del ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. In questa fase, della durata di novanta giorni, l’Ente impositore valuterà ogni eventuale vizio o errore che ciascun contribuente dovesse rilevare all’esito della notificazione degli atti impositivi. Il Responsabile dell’Area fiscalità locale Dott.ssa Roberta De Sio.

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