Art. 20 del Codice della Strada, comma 3. Nei centri abitati,[...], l'occupazione di marciapiedi da parte di [...] installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'articolo 18, comma 2. [...]
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